Camera dei deputati

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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali
  • Art. 8

    1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:
    a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;
    b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e del ricorsi presentati;
    c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.